Maggior rigore e più trasparenza per chi opera nel mercato immobiliare, al fine di tutelare chi si affida a un’agenzia immobiliare per comprare o vendere una casa.  Per scoraggiare l’abusivismo nella mediazione immobiliare sono in arrivo pene più severe. Dal 15 febbraio  in vigore le modifiche normative che porteranno a un inasprimento delle sanzioni per chi non è in possesso dei requisiti professionali ed esercita la professione (di agente immobiliare) senza essere in possesso dell’abilitazione. I requisiti professionali devono essere, da oggi, sempre verificabili e tangibili.

Le nuove norme sono state introdotte dall’articolo 12 della Legge numero 3 dell’11 gennaio 2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 gennaio scorso.

Le sanzioni per gli “abusivi”

Il regime penale (previsto dall’articolo 348 del Codice Penale) scatta a partire dalla seconda infrazione per esercizio abusivo della professione (e non alla terza, come accadeva prima)

Incremento delle stesse sanzioni previste per gli abusivi (attraverso la modifica dell’articolo 348 del Codice Penale). Quindi per i trasgressori, ora sono previsti:

la reclusione da sei mesi a tre anni (finora il massimo della pena era sei mesi);

una multa da 10mila a 50mila euro e una serie di sanzioni accessorie;

la pubblicazione della sentenza;

la segnalazione al competente Albo, Ordine o Registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione;

la confisca degli immobili dove si svolge l’attività abusiva e degli strumenti impiegati per l’esercizio della professione abusiva;

l’interdizione da uno a tre anni dalla professione regolarmente esercitata (prima la reclusione massima prevista era sei mesi e la multa variava da 103 a 516 euro).

Se non si vuole incorrere in queste sanzioni, è fondamentale, per chi  svolge l’attività di mediazione, secondo la vigente legge e i successivi Regolamenti di attuazione, essere regolarmente iscritto al Rea, e, nel momento in cui bisogna compilare e inviare alla Camera di Commercio la S.c.i.a. (Segnalazione certificata inizio attività), ricordare che nel Modello intercalare “REQUISITI” ogni agente immobiliare fa un’autonoma e personale dichiarazione di cui sarà responsabile.

Modifiche anche alle legge 39/1989

Queste novità sull’esercizio abusivo dell’attività introdotte dalla Legge 3/2018  hanno portato a modificare la stessa disciplina della professione, l’articolo 8 (riguardante il regime sanzionatorio per chi svolge l’attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo) della Legge 39/1989, che per gli agenti immobiliari abusivi già prevedeva una sanzione amministrativa, stabilita in un importo tra euro 7.500 ed euro 15.000,  oltre all’obbligo di dover restituire le provvigioni percepite.