Oltre alle garanzie che già ricevono i clienti che acquistano immobili da costruire tramite gli agenti immobiliari associati alla FIAIP – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, il D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14/02/2019, rafforza il sistema di garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire cioè quegli immobili per la cui costruzione sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare oppure la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in uno stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità.

In breve: la fideiussione a garanzia delle caparre/acconti potrà essere rilasciata solo da banche e assicurazioni (e non da intermediari finanziari) e potrà essere escussa anche in caso di inadempimento dell’obbligo da parte del costruttore di rilasciare la polizza postuma decennale; il contratto preliminare ed ogni altro contratto che sia comunque diretto al successivo acquisto in capo a una persona fisica della proprietà di un immobile da costruire devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e nel contratto preliminare dovrà essere attestata la conformità della fideiussione al modello standard che sarà definito con successivo e apposito DM. Gli atti stipulati in una forma diversa da quella prescritta dalla legge sono nulli e la nullità è assoluta e insanabile.

Rivolgetevi con fiducia ai nostri associati, che sono sempre formati e aggiornati su tutte le nuove normative.

Filippo Avanzini

Vice Presidente Provinciale F.I.A.I.P.